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RESEARCH PRODUCT
A proposito del silenzio «equivoco» dell’oblato
Francesco Rossisubject
Settore IUS/01 - Diritto Privatoconclusione del contrattosilenzio dell'oblato silenzio circostanziato conclusione del contrattosilenzio dell'oblatosilenzio circostanziatodescription
Per giudicare se il silenzio “circostanziato” dell’oblato sia idoneo a perfezionare un accordo contrattuale, occorre innanzitutto verificare se un comportamento meramente omissivo possa costituire uno strumento in grado di esprimere volontà di accettazione della proposta contrattuale e, poi, individuare quali sono le situazioni concomitanti capaci di fare assumere al silenzio stesso il significato di accettazione. In particolare, è necessario accertare se il comportamento “equivoco” tenuto dall’oblato o la violazione, da parte di quest’ultimo, del preteso onere o dovere di parlare comporti non conseguenze risarcitorie, ma la conclusione di un contratto. To determine if a detailed silence of oblate is fit to draw up a contract, it’s necessary to verify at first if silence or inactivity does not in itself constitute acceptance and then to identify if the contributory situations are able to assume to the same silence the meaning of acceptance. In particular, it should be assessed whether there is no mistaking to behave of oblate, or if his breach of obligation or duty to speak, implies to enter into a contract or not compensation for damages.
year | journal | country | edition | language |
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2017-01-01 |