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RESEARCH PRODUCT
Tutela della salute della lavoratrice
Calogero Massimo Cammallerisubject
Tutela salute donnasicurezza e salutemadre surrogatatutela coppie omosessualitutela lavoratore monoparentaledescription
Il Capo II del d.lg. n. 151/2001 reca l’attuazione della delega contenuta nell’art. 15 della l. n. 53/2000, con riferimento alla “tutela della salute della lavoratrice” 1 . La rubrica dell’art. 6, a differenza dell’ellittica (e asfittica) intitolazione del Capo II, riferita solo alla «salute della lavoratrice», è intitolata «tutela della sicurezza e della salute». Il 1° co. esplicitamente «prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio» 2 , fissando in modo compiuto la reale estensione della disciplina apprestata e il suo riferirsi inscindibil- mente al rapporto madre-figlio 3 . Le disposizioni contenute negli artt. da 6 a 15, dettano una “disciplina par- ticolare di genere” per la tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice in due momenti di massima vulnerabilità 4 : la gestazione (e il parto) e i primi sette mesi di vita del nato 5 , periodo che, così unitariamente determinato, ingloba indistintamente anche il puerperio 6 . In considerazione della diver- sità biologica 7 della condizione di maternità rispetto a quella di paternità e in coerenza con la tecnica definitoria di cui all’art. 2 del t.u. 8 , la disciplina in commento si aggiunge sia a quella generale di tutela della salute, di cui all’art. 32 della Costituzione, sia a quella della sicurezza sul lavoro di cui al d.lg. 9.4.2008, n. 81 9 sia, infine, a quella generale della lavoratrice madre e della genitrice stabilite dallo stesso t.u. e dalla l. n. 53/2000 (per le parti non sostituite dal t.u.). La disciplina in commento invera nell’ordinamento il diritto asimmetrico (o diseguale) attuativo (almeno in parte) della «speciale adeguata protezione» della madre e del bambino proclamata dall’art. 37, 1° co. secondo periodo della Costituzione 10 . Il capo in discussione compendia aggiorna e coordina le tutele previste della l. 30.12.1971, n. 1204 intitolata alla «Tutela delle lavoratrici madri» (artt. 3, 30, 8° co., 31, 1° co., 9), della l. 7.8.1990, n. 232 sulla estensione delle tutele delle lavoratrici madri alla Polizia di Stato e penitenziaria (art. 13), dal d.lg. 17.3.1995, n. 230 di attuazione delle direttive in materia di radia- zioni ionizzanti (art. 69), dal d.lg. 25.11.1996, n. 645 11 recante il Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (artt. 1-9) 12 , della l. 8.3.2000, n. 53 legge delega del t.u. in com- mento e Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (artt. 12, 3° co., e 14); disposizioni a loro volta in gran parte precorri- trici 13 , come nel caso della legge n. 1204/1971 o attuatrici, nel caso di tutte le altre prima elencate, di numerose direttive europee.
| year | journal | country | edition | language |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-01 |