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La risoluzione del mutuo fondiario e i suoi effetti restitutori (nota a Cass. S.U. 12639/2008)
Francesca Romana Sirecisubject
mutuo fondiariocondizione risolutivaSettore IUS/01 - Diritto Privatorestituzione.interessidescription
a) L’orientamento delle Sezioni Unite Le S.U. smentiscono il consolidato e piu` risalente indirizzo giurisprudenziale che sosteneva la prosecuzione del rapporto di mutuo anche dopo la dichiarazione della banca di avvalersi della condizione risolutiva di cui all’art. 15, d.p.r. n. 7/1976 e affermano invece la natura di clausola risolutiva espressa della disposizione in esame, l’esercizio della quale risolve il rapporto di mutuo. b) Il superamento delle precedenti interpretazioni La Corte supera cosı` l’equivoco terminologico nel quale a suo parere e` incorsa la giurisprudenza precedente, confondendo i concetti di decadenza dal beneficio del termine, condizione risolutiva e clausola risolutiva espressa. c) L’oggetto della restituzione La sentenza procede quindi alla materiale quantificazione della somma oggetto di restituzione da parte del mutuatario affrontando il problema della base di calcolo da adottare, sia per le rate scadute, sia per quelle ancora da scadere. d) Le rate e gli interessi dovuti Per le semestralita` gia` scadute, infatti, il soggetto mutuante avra` diritto all’importo globale, comprensivo quindi di capitale e interessi corrispettivi, come previsti dal piano di ammortamento. Invece per le rate a scadere dovra` essere restituita solo la quota di capitale e non anche gli interessi (corrispettivi) conglobati. Sull’intera somma cosı` determinata (rate scadute piu` rate a scadere) si applicheranno gli interessi di mora al tasso convenzionale ai sensi dell’art. 1224, 1º co., ult. parte, c.c.
| year | journal | country | edition | language |
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| 2008-01-01 |