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Le ragioni del silenzio (apparente): l’atteggiamento della giurisprudenza italiana rispetto alle citazioni dottrinarie a confronto con quello della giurisprudenza inglese
Mario Seriosubject
Citazioni dottrinarierecezioni giurisprudenzialidescription
Il lavoro affronta il tema dei rapporti tra dottrina e giurisprudenza, ed in particolare del recepimento della prima da parte della seconda, nella prospettiva del raffronto tra esperienza giuridica italiana ed inglese. La prima appare dominata da divieti normativi, succedutisi fin dalle disposizioni presenti in alcuni stati dell’Italia pre-unitaria, di citazione nelle sentenze degli autori giuridici. Si cerca di risalire alle ragioni di questo divieto, presente anche nel vigentecodice di procedura civile. Ma il divieto stesso è privo di sanzione, sicché è sempre stato qualificato come norma imperfetta la cui inosservanza non può dar luogo ad alcuna sanzione processuale della sentenza. Malgrado l’esistenza del divieto di cui all’art. 118 comma 3 delle disposizioni d’attuazione del codice di procedura civile, è agevole verificare che in concreto la giurisprudenza italiana fa sostanziale ricorso, pur non citandoli espressamente, al pensiero di autori giuridici, traendone ispirazione per le proprie decisioni. Il saggio riferisce anche di una crescente tendenza della giurisprudenza italiana a farsi promotrice di orientamenti sostanzialmente creativi, cui parte della dottrina finisce per prestare remissiva adesione. Nell’ordinamento inglese mancano disposizioni direttamente proibitive dell’utilizzazione nelle sentenze della dottrina. Vi sono, tuttavia, ostacoli di natura culturale – rappresentati dal tradizionale rifiuto delle astrazioni concettuali da parte della giurisprudenza – che limitano parecchio il concreto ricorso ai benefici del formante dottrinario. La conclusione è nel senso cheappare necessario il dialogo tra dottrina e giurisprudenza in ogni ordinamento giuridico: un celebre giudice inglese dell’allora House of Lords le paragonò ai viandanti dei racconti di Canterbury. Sta nella fecondità effettiva di questo dialogo, tanto nel diritto italiano quanto in quello inglese, e non nell’esistenza di norme formali sull’ammissibilità delle citazioni giurisprudenziali di autori giuridici, la vera risposta circa l’intensità del dialogo tra formante dottrinario e formante giurisprudenziale.
year | journal | country | edition | language |
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2015-01-01 |