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RESEARCH PRODUCT
Problemi di giurisdizione nel contrasto al traffico di migranti via mare
Salvatore Orlandosubject
Human traffickers frequently take advantage of operative protocols that make them unpunishable pursuant the Italian Criminal Law because according to Art. 6 of the Italian Penal Code and International Convention on the High Sea jurisdictional powers cannot be exercised when the conduct is committed on the High Sea. So illustrating the territorial limitations of the efficacy of Criminal Law the research focuses on the hermeneutical solution given by the Court of Cassation that apparently with the intent of pursuing a more effectivity of the Criminal response recurred to the controversial category of the indirect offender in order to sanction smuggling conducts that enjoy the rescue intervention of the Italian authorities to reach their criminal aims. In turn in order to better identify the Italian jurisdiction in the crime of Art. 12 T.U. imm. I propose to correctly apply the concorso di persone (art. 110 c.p.) and the reato eventualmente permanente. The difficulties of a dogmatic framing together with the trend towards a universalistic validity of the jurisdictional powers when human rights are involved may recommend an interpretation of Art. 7 of the Italian Penal Code to cover a wider protection of human rights according to interpretive solutions of § 6 of the German Penal Code.Settore IUS/17 - Diritto Penaledescription
I trafficanti di esseri umani si avvalgono con sempre più insistenza di ben collaudati protocolli operativi. Questi ultimi consentono loro di sottrarsi alla giurisdizione penale italiana che non si radica qualora – in ossequio ai criteri di cui all’art. 6 c.p.ed in conformità alla Convenzione sull’Alto Mare– l’azione illecita avvenga in acque internazionali.Così, premesse alcune linee concettuali sui limiti spaziali alla efficacia della legge penale, l’indagine si sofferma sulla soluzione ermeneutica offerta dallaCassazione che, apparentemente in modo sbrigativo e per esigenze di effettività della risposta punitiva, ha fatto ricorso alla controversa figura dell’autore mediato per sanzionare condotte di favoreggiamento che si avvalgono strumentalmente dell’intervento di soccorso delle autorità costiere per realizzare il proprio intento criminoso. Per rafforzare l’ancoraggio del reato di cui all’art. 12 .U. imm. al territorio italiano, si propone,dunque, una ricostruzione che faccia opportuno riferimento all’istituto del concorso di persone ed al reato eventualmente permanente. Infine, la necessità di un migliore inquadramento dogmatico della soluzione ermeneutica, unitamente alla propensione universalistica della legge penale in ipotesi di offese a valori globali, potrebbe suggerire una interpretazione evolutiva dell’art. 7 c.p. proiettato oggi alla tutela dell’uomo, secondo moduli ermeneutici rinvenibili anche nel § 6 del codice penale tedesco.
year | journal | country | edition | language |
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2018-01-01 |