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Nota, Tribunale di Livorno, sentenza 2 maggio 2016
Stefano Pellacanisubject
Settore IUS/01 - Diritto PrivatoResponsabilità civile “Banana Boat” Organizzazione di gioco acquatico Attività pericolosa Responsabilità del gestore Non sussistedescription
L’attività di organizzazione del gioco acquatico “banana boat” non può considerarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., considerato che nell'ambito delle attività pericolose “atipiche” (ossia, quelle che non sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali) rientrano quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportano una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva
| year | journal | country | edition | language |
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| 2016-01-01 |