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Gli obblighi di comportamento degli operatori finanziari nei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali
La tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso
2019
Nelle prassi successorie non è infrequente il ricorso alla frode per via testamentaria, rivolta a colpire i creditori personali del legittimario leso o pretermesso, i quali non godono nel nostro codice civile di un’apposita tutela ad essi esplicitamente rivolta. L'Autore si interroga sulla possibilità di reperire comunque nelle pieghe dell’ordinamento rimedi a tal fine utilizzabili, giungendo infine ad una proposta di riformulazione dell'art. 524 c.c. SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. La giurisprudenza. – 3. La dottrina. – 4. Considerazioni di metodo. – 5. Un’ipotesi ricostruttiva. – 6. Proposte de iure condendo.
Ancora sulla tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso
2020
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La sentenza della Corte di Cassazione 20 giugno 2019, n. 16623. – 3. La dottrina più recente. – 4. Conclusioni e proposte de iure condendo.
LA TUTELA DEI CREDITORI PERSONALI DEL LEGITTIMARIO LESO O PRETERMESSO
2021
Il nostro ordinamento, a tutela di determinati vincoli familiari, segna un limite alla libertà di testare al fine di contrastare un possibile abuso della libertà testamentaria, che potrebbe anche concretarsi in un intento fraudatorio del testatore, d’accordo con lo stesso legittimario leso o pretermesso, ai danni dei creditori personali di quest’ultimo. Il tema si colloca al confine tra successione ereditaria e tutela dei creditori, con particolare riguardo all’esperibilità dell’azione surrogatoria e all’impugnabilità dell’eventuale rinunzia del legittimario all’azione di riduzione: da un lato, infatti, v’è l’interesse del testatore a tutelare il patrimonio ereditario dalle probabili aggres…
Creditori chirografari e creditori privilegiati: appunti sulla graduazione dei creditori nella distribuzione del ricavato
2016
L'articolo esamina le cause di prelazione e i privilegi processuali, che regolano l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalle vendite forzate.
Liquidazione di società e par condicio creditorum
2020
Con la sentenza in commento la Corte di cassazione enuncia esplicitamente l’obbligo dei liquidatori di società di capitali di osservare il criterio della par condicio creditorum, alla luce dei principi generali desumibili dagli artt. 2740 e 2741 c.c., nonché di talune norme rinvenibili nella disciplina della liquidazione di società di capitali (i.e., artt. 2487, 2489 e 2491, comma2, c.c.).Al contempo, la SupremaCorte afferma la natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori ex art. 2495 c.c., delineando le regole di ripartizione dell’onereprobatorio tra il creditore insoddisfattoedil liquidatoreconvenuto ingiudizio.Degno di considerazione è, altresì, il tentativo di tracciare…
I lavoratori possono ottenere il riconoscimento dei loro crediti anche nei procedimenti per misure di prevenzione pendenti alla data del 13 ottobre 2…
2016
l'articolo esamina la tutela dei creditori, e i particolare dei lavoratori dipendenti, nei procedimenti per misure di prevenzione pendenti alla data di entrata in vigore del codice antimafia.
La tutela dei creditori nel caso di confisca per misura di prevenzione: le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2013
2013
L'articolo esamina gli strumenti di tutela in favore dei creditori, nel caso in cui i beni del debitore sono oggetto di misura di prevenzione patrimoniale: sequestro o confisca.
LA DIVERSITA' DI CONTENUTO DI DEBITO E CREDITO IN SENO ALL'UNITARIO RAPPORTO OBBLIGATORIO
2009
Il saggio affronta il tema della struttura dell’obbligazione e sostiene l’idea che quest’ultima si caratterizzi per la diversità di contenuto dei suoi due elementi costitutivi: il debito e il credito. Tale diversità non implica, però, anche l’autonomia dei due elementi, i quali anzi trovano la loro sintesi nella dimensione del rapporto, che rappresenta, per l’appunto, la specificità dell’obbligazione rispetto ad altre figure. Il debito e il credito sono, infatti, congiunti dal nesso di correlazione ma di non identità, che è tale da creare tra i due elementi una relazione di mezzo a fine, e ciò giustifica la conclusione secondo cui l’oggetto del diritto di credito non è costituito – a dispet…