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EPPUR IL GIUDICE NON BASTA: DE-RADICALIZZAZIONE JIHADISTA E FORME DI COOPERAZIONE EXTRA-GIUDIZIARIE
2021
SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Radicalizzazione: significato, cause e differenziazioni oltre l’arena giudiziaria. — 2.1. La necessaria distinzione tra ‘‘radicalizzato’’ e ‘‘terrorista’’. — 2.2. Prevenzione e criminalizzazione — legislative e giurisdizionali — differenziate. — 3. Programmi e percorsi di ‘‘de-radicalizzazione’’. — 3.1. I percorsi individuali di de-radicalizzazione. — 4. Conclusioni.
Quando le garanzie cedono all'ideologia: il diritto penale inquinato dalla legislazione razziale fascista
2021
Furthermore, Fascism produces deep wounds in the development of criminal law. The introduction of the racial corpus becomes a Trojan horse capable of breaching all guarantees. Clear data emerges: the persecution of the Jews takes place primarily outside the parameters of criminal law, but the normatives in defense of the lineage will actually favor racial laws. Mirroring the formal permanence system of liberal guarantees is a stance taken by many criminal lawyers who, in some cases, seem to take a different position than those imposed by the regime, but only in legal journals circulating in the academic field and without any impactful influence on political decisions. There are at least thr…
La decisione quadro 2008/913/Gai: due passi in avanti e uno indietro nella lotta europea contro il razzismo
2009
L'attuazione della Direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale
2011
in tema di rapporti fra l'illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis, c.p.) e la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/19…
2011
Sul fondamento della non punibilità nei casi di necessità giudiziaria (art. 384, primo comma, CP)
2010
L''articolo analizza le ragioni soggiacenti alla "causa di non punibilità" (art. 384, primo comma, c.p.) per cui non si è puniti qualora si commettano alcuni reati contro l''amministrazione della giustizia (ad es.: favoreggiamento) per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave nocumento nell''onore o nella libertà. Vi si critica, in particolare, l''idea corrente che la norma abbia una ratio scusante (legata ora alle passioni dell''agente, ora al conflitto motivazionale in cui questi verserebbe). Vi si mostra come - anche se solo in parte - la norma si inscriva invece nel più generale disegno del codice Rocco di tutelare l''unità della famiglia. Vi si sostiene, infine, che, anche per qu…
La riforma dei reati contro lo Stato in Italia
2011
Disastri
2017
Il codice penale prevede una pluralità di ipotesi di disastro dalla cui lettura sistematica si ricava una nozione unitaria del “disastro” penalmente rilevante. Il riferimento è alle disposizioni codicistiche in materia di delitti contro la pubblica incolumità, che sanzionano un’ampia gamma di disastri naturali e non naturali, cagionati dall’uomo. Tra la varietà di ipotesi contemplate, particolare rilievo ha assunto nel tempo la distinzione tra i “disastri nominati”, o tipici, e i “disastri innominati”, o atipici, che ha dato spazio ad interpretazioni talora troppo estensive della figura del disastro innominato (art. 434 c.p.). L’ambito applicativo di tale fattispecie è stato infatti ampliat…
Criminalità organizzata transanazionale ed intervento europeo fra contrasto e garanzie
2011
L’attenzione dell’Unione Europea al contrasto della criminalità organizzata è rinnovata dalla risoluzione votata dal Parlamento Europeo il 25 ottobre 2011. Proseguendo una ormai ultradecennale serie di interventi in materia, il documento – ancorché solo di valore politicamente rilevante - si caratterizza per una prospettiva di analisi del fenomeno aggiornata e comprensiva dei vari possibili profili di intervento. L’occasione si presta per fare il punto sulle competenze dell’UE in materia penale dopo il Trattato di Lisbona e sul ruolo che in essa svolge proprio il tema del contrasto alla criminalità organizzata, cruciale sin dagli albori del diritto penale europeo. Una rilevanza che non vien…
Diritto penale e diversità culturale
2012
Il panorama giuridico contemporaneo ci propone una società caratterizzata dal contatto tra culture diverse, risultato dei flussi migratori potenziati negli ultimi anni dall’avvento dell’area Schengen e dal progressivo enlargement europeo. Il multiculturalismo si propone come una sfida per il diritto penale degli ordinamenti nazionali, fortemente caratterizzato dal suo attaccamento al territorio e dalla sua non-neutralità culturale. La mutilazione degli organi genitali femminili, lo stupro che precede il matrimonio, l’impiego di minori nell’accattonaggio, i matrimoni incestuosi, poligamici, combinati o imposti sono soltanto alcuni esempi della portata del fenomeno. La “criminalità culturale”…