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Diritto di sciopero e libertà di circolazione: il disegno di legge delega del governo Berlusconi
2009
Il saggio analizza con taglio critico il recente disegno di legge sullo sciopero nel settore dei trasporti, con lo scopo di verificarne le discontinuità ed i possibili profili di contrasto con la vigente disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Lo sciopero nell'ordinamento interno ed eurounitario
2019
Il saggio analizza l’evoluzione teorica del diritto di sciopero nell’ordinamento italiano e in quello europeo. Segnatamente, particolare attenzione viene dedicata all’elaborazione dottrinale sull’art. 40 Cost. e sulle teorie che inquadrano lo sciopero come diritto indivi - duale di libertà. Viene successivamente presa in esame la posizione dello sciopero nella Carta di Nizza, esaminando il valore del suo riconoscimento giuridico quale diritto sociale fondamentale.
La Costituzione della Repubblica italiana. Commento articolo per articolo. Art. 40
2018
La Costituzione repubblicana ha qualificato lo sciopero come diritto nella previsione dell'art. 40. La disposizione costituzionale mette in evidenza, pur nella sua estrema sintesi, l'idea che lo sciopero sia l'espressione di un conflitto, elemento caratterizzante i contesti pluralistici. Il legislatore, con la legge 146 del 1990 e con la legge n. 83 del 2000 è intervenuto a disciplinare la materia, con una scelta che mantiene intatta l'eredità costituzionale, cioè quella del conflitto che richiede una composizione, e che individua nella Commissione di Garanzia il soggetto che deve provvedere alla composizione e al contemperamento degli interessi in conflitto
Commissione di Garanzia e attuazione del diritto di sciopero nell'ordinamento costituzionale
2016
La Costituzione repubblicana ha qualificato lo sciopero come diritto nella previsione dell'art. 40. La disposizione costituzionale mette in evidenza, pur nella sua estrema sintesi, l'idea che lo sciopero sia l'espressione di un conflitto, elemento caratterizzante i contesti pluralistici. Solo nel 1990, con la legge n. 146, il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia, con una scelta che mantiene intatta l'eredità costituzionale, cioè quella del conflitto che richiede una composizione, e che individua nella Commissione di Garanzia il soggetto che deve provvedere alla composizione e al contemperamento degli interessi in conflitto.