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Ginevra Greco
Nella partita giocata a Lussemburgo un rapace tedesco batte il Milan
In its judgment of 10 November 2021, the General Court confirms that the sign representing the crest of the football club AC Milan cannot be registered internationally as an EU trademark for stationery and office supplies. Indeed, not without some perplexity, the decision is based on the high degree of aural similarity, and average visual similarity of that sign with the earlier German word mark MILANO (or rather in use Milan), which taken as a whole, sufficient to conclude that there is a likelihood of confusion for the German public.
La federazione italiana gioco calcio è un organismo di diritto pubblico? Il vaglio della Corte di giustizia
l presente contributo affronta il tema della inquadrabilità della Federazione Italiana Gioco Calcio nell’ambito della figura dell’organismo di diritto pubblico, prendendo spunto da una recente sentenza della Corte di giustizia e dai quesiti ad essa posti dalle ordinanze di rinvio del Consiglio di Stato. Tra ordinanze di rinvio, Conclusioni dell’Avvocato generale e giudizio della Corte emergono i tratti essenziali del particolare rapporto tra federazioni sportive e CONI, oltre che importanti precisazioni su ciò che debba essere inteso per vigilanza sulla gestione delle federazioni (vigilanza come controllo attivo, idoneo a influire sulle decisioni delle federazioni stesse in materia di appal…
PRIMA APPARIZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ IN HOUSE C.D. ORIZZONTALE
Con la sentenza 8 maggio 2014, causa C-15/13, la Corte di giustizia si è trovata per la prima volta a valutare la figura del c.d. “in house orizzontale”. Con tale termine, come specificato anche nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale Mengozzi del 23 gennaio 2014 (cfr. punto 25), si intende la conclusione di un contratto tra un’amministrazione aggiudicatrice e un soggetto aggiudicatario che non siano legati da alcuna relazione di controllo diretto, ma che siano sottoposti al controllo analogo di una medesima istituzione, a sua volta aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2004/18, e realizzino la parte più importante della loro attività a favore della loro istituzione comune.
La revocabilità delle decisioni delle Commissioni di ricorso dell’EUIPO (tra continuità funzionale e funzione giustiziale)
The Court clarifies the concept of ‘obvious procedural error’ for the purposes of the European Union trade mark regulation which should lead EUIPO to revoke its own decision. The EUIPO’s Board of Appeal’s decisions in inter partes proceedings are revocable under art. 80, para.1 of Regulation n.207/2009, in case of a clear procedural mistake committed by the above Boards of Appeal. Any infringement of the obligation to state reasons, such as a failure to state reasons or an inadequate statement of reasons, constitutes a procedural error for the purposes of art. 80 para. 1. The legal error of the Board does not invalidate the decision under appeal, if the decision’s is based on different lega…
Aiuti di Stato all’interno di uno stesso gruppo societario: profili sostanziali e processuali
The essay deals with a State aid case between companies belonging to the same corporate group. To clarify the concepts of ‘State resources’ and the misure imputable to the State, the essay suggests framing the concrete case within the framework of the so-called “in-house” company. This does not rule out the application of the private investor test in normal market conditions, which – if disregarded – can overcome the indistinction typical of “in-house” companies.
IL CODICE DEONTOLOGICO DI UN ORDINE PROFESSIONALE NON PUÒ OCCUPARSI DEL DECORO DELL’ATTIVITÀ DEI PROPRI ASSOCIATI?
la Corte di giustizia ha ritenuto che, nel dettare regole come quelle previste dal codice deontologico dei geologi (e con i contenuti che sono stati precisati), l’ordine professionale assume le vesti di un’associazione d’imprese ai sensi dell’art. 101, par. 1 TFUE. Tuttavia, se nel caso concreto tali regole ledano la concorrenza spetterà al giudice del rinvio stabilirlo, verificando se esse, “in particolare quelle che fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei geologi“. Alla luce della decisione della Corte e dopo la tempestiva riassun…
IL RAPPORTO “PARTICOLARE” TRA GLI AIUTI DI STATO E IL GIUDICATO
Con le due sentenze “gemelle” dello scorso 11 luglio (cause T-185/15 e T-186/15), il Tribunale ritorna sul rapporto tra gli aiuti di Stato e il valore del giudicato nazionale. Data la particolarità della materia, non può sfuggire come il Giudice europeo (punti 176 e seguenti) si sia posto sulla stessa linea della Corte di giustizia nella sentenza Lucchini (causa C-119/05 del 18 luglio 2007), anche per quel che concerne il c.d. superamento del giudicato. Infatti, fin da detta sentenza, ma anche con le successive pronunce che di volta in volta hanno rispettato o disapplicato l’art. 2909 cod. civ. (cfr. Corte di giustizia, 10 giugno 2014, causa C-213/13, Pizzarotti) , la Corte ha sempre sottol…
Nuove regole di applicazione del diritto UE in sede nazionale?
Two important judgments of the Consiglio di Stato (Italy) allow revisiting general institutions relating to the primacy of EU law and the instruments that guarantee its application in national law. Among others are the direct effect of the directives, the need for a preliminary ruling, and the so-called double preliminary ruling. Finally, the essay highlights some critical issues regarding the limits of the non-application of the law, the overcoming of the res judicata, and the temporary suspension of the ousting effect of a rule of EU law by national courts.
La violazione del diritto dell’Unione europea come possibile difetto di giurisdizione?
The reference no. 19598/20 by the Italian Supreme Court focuses upon the admissability, in terms of lack of jurisdiction, of actions brought against judgements rendered by the Consiglio di Stato acting in violation of EU law, in particular on the lack of preliminary reference under art. 267, c. 3, TFEU. It proposes as well the vexed question of interpretation of the notion of jurisdiction which seemed to have been settled by the Constitutional Court judgment no. 6 of 2018. The paper seeks a possible solution that can guarantee the "jurisdiction" of the Court of Justice with respect to EU law, leaving the jurisdictional division of the Italian procedural system unchanged.