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Tutela del sovraindebitamento incolpevole (L. 3/2012) o sanzione per omessa verifica del merito creditizio (art. 124 TUB)? Il “piano del consumatore” in funzione punitiva
Lara Modicasubject
SOVRAINDEBITAMENTO MERITO CREDITIZIO CREDITO AI CONSUMATORISettore IUS/01 - Diritto Privatolcsh:Lawsovraindebitamentoconsumatorelcsh:Kdescription
Dopo il provvedimento apripista del giudice pistoiese (commentato pochi mesi fa da Enza Pellecchia in questa rivista), le omologazioni del “piano del consumatore” sovraindebitato cominciano a moltiplicarsi: ancora il Trib Pistoia 8 gennaio 2014 e poi Trib. Ascoli Piceno 4 aprile 2014, Trib. Catania 24 giugno 2014 e Trib Catania 17 giugno 2014 concedono i “benefici” di cui agli artt. 7 ss. della legge 3/2012 a famiglie finanziariamente vulnerabili, sulla scorta del comune presupposto della non colpevolezza del default. Al di là delle differenti vicende da cui scaturiscono, le decisioni citate confermano tutte, più o meno marcatamente, l’impressione a caldo che avevamo tratto già all’indomani della tormentata approvazione della l. n. 3, e cioè che il congegno esdebitatorio di nuovo conio fosse destinato inevitabilmente a caricarsi di un ruolo di supplenza della scarna ed inefficace disciplina in materia di prevenzione del sovraindebitamento, sub specie di doveri informativi e verifica del merito creditizio (artt. 124 ss. t.u.b.), offrendosi quale sede elettiva per reagire ex post alla condotta scorretta o anche solo disinvolta dei finanziatori professionali.
year | journal | country | edition | language |
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2014-09-01 | Diritto Civile Contemporaneo |