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Abuso di dipendenza economica e asimmetria nei contratti tra imprese (B 2 b)
2008
L'abuso di dipendenza economica nelle prime applicazioni giurisprudenziali: tra tutela della parte debole e regolazione del mercato.
2005
Premessa
2021
Il volume cerca di ricostruire il volto attuale del delitto di abuso di ufficio, di cui all’art. 323 del codice penale, sul quale il legislatore è nuovamente intervenuto con il d.l. 16.7.2020, n. 76, convertito (sul punto) senza modificazioni dalla l. 11.9.2020, n. 120. Si tratta, in effetti, di una disposizione che ha sofferto l’interventismo del legislatore italiano, peraltro non coronato dal conseguimento degli ambiziosi (e talvolta antitetici) obiettivi prefissati: garantire la repressione penale e, al contempo, costruire una norma determinata, in grado di conferire certezze ai pubblici agenti e di limitare l’intervento della magistratura penale. Così, si è passati dall’abuso “innominat…
Legittima la scelta di abrogare parzialmente l'abuso di ufficio mediante decreto-legge
2021
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) sollevata dal Gup del Tribunale di Catanzaro in riferimento all’articolo 77 della Costituzione, ritenendo legittima l’introduzione dell’art. 323 c.p. mediante decretazione d’urgenza. La Corte ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa ai contenuti sostanziali della modifica, che secondo il Gup di Catanzaro avrebbe depotenziato eccessivamente la tutela del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione e violato il principio di uguaglianza (articoli 97 e 3 della Cost…
IL “NUOVO” ABUSO DI UFFICIO E L’ABOLITIO CRIMINIS PARZIALE
2021
La modifica del delitto di abuso d’ufficio, intervenuta con l’art. 23 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha sostituito le parole «di norme di legge o di regolamento» con quelle «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», ha ristretto l’ambito di operatività dell’art. 323 cod. pen. determinando una parziale “abolitio criminis” in relazione alle condotte commesse prima dell’entrata in vigore della riforma mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili re…
Il "nuovo" abuso di ufficio
2021
Il volume cerca di ricostruire il volto attuale del delitto di abuso di ufficio, di cui all’art. 323 del codice penale, sul quale il legislatore è nuovamente intervenuto con il d.l. 16.7.2020, n. 76, convertito (sul punto) senza modificazioni dalla l. 11.9.2020, n. 120. Si tratta, in effetti, di una disposizione che ha sofferto l’interventismo del legislatore italiano, peraltro non coronato dal conseguimento degli ambiziosi (e talvolta antitetici) obiettivi prefissati: garantire la repressione penale e, al contempo, costruire una norma determinata, in grado di conferire certezze ai pubblici agenti e di limitare l’intervento della magistratura penale. Così, si è passati dall’abuso “innominat…
L'abuso innominato nell'originario art. 323 del codice penale.
2021
Il capitolo approfondisce l'abuso innominato nell'originario art. 323 del codice penale.
Valutazioni penalistiche dell’abuso sessuale paterno
2011
L'abuso sessuale infrafamiliare
2010
L''articolo affronta la tematica dell''abuso sessuale infrafamiliare, nel quale uno dei punti maggiormente controversi riguarda l''eventuale responsabilità (omissiva) del familiare a conoscenza dell''abuso sul minore, il quale non intervenga per impedire che esso venga perpetrato.
Prognosi sulla sussistenza di una causa di non punibilità e giudizio di proporzionalità della misura cautelare
2020
Analisi critica della decisione di legittimità (Cass., sez. V, 3 marzo 2020, n. 11957) che ha ancorato ad un alto standard di garanzia il parametro di «probabilità della sussistenza della condizione di non punibilità» e, contestualmente, di accedere alla lettura più rigoristica dell'accertamento cautelare, sancendo un ulteriore avvicinamento fra i criteri di valutazione probatoria della fase cautelare e quelli relativi al giudizio di merito. Soluzione, questa, che se da un canto può rappresentare una garanzia di maggiore realizzazione della presunzione di innocenza, limitando al massimo i possibili rischi di una restrizione per l'imputato che poi non subirà la pena dall'altro canto, rischia…